Lo Statuto dell’Associazione

Art. 1

Sede – Denominazione – Durata

È costituita con sede nei locali al primo piano e piano terra nei pressi del complesso monastico di Colleromano 65017 Penne (Pe) un’associazione che assume la denominazione di «San Cesidio Giacomantonio - Colleromano». Tali locali verranno concessi in comodato d’uso con separato atto che sarà sottoscritto dal legale rappresentante della Provincia dei Frati Minori d’Abruzzo.L’attività dell’Associazione potrà essere avviata solo e soltanto al momento dell’avvenuta sottoscrizione del suddetto contratto di comodato d’uso, che dovrà includere anche i libri e gli oggetti museali, la cui conservazione,gestione e sviluppo rappresenta il fine principale per cui la stessa Associazione è costituita.

Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà dell’assemblea dei soci.

La durata dell’associazione è di nove anni, così come stabilito nei modi e nei termini nell’atto costitutivo.

L’associazione regola la sua organizzazione e la sua attività ai sensi e per gli effetti della

L. 266/1991, e pertanto:

a) svolge la propria attività come attività di volontariato, intendendosi per tale quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

b) l'attivita' del volontariato non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall' associazione le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’associazione stessa con delibera del Consiglio Direttivo;

c) la qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione;

d) l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attivita' da essa svolta;

e) l’associazione ha l’obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi;

f) le cariche sociali sono tutte elettive e gratuite;

g) la struttura associativa si regola nel rispetto del principio di democraticità.

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Art. 2

Oggetto sociale

L’associazione non persegue fini di lucro, neanche indiretto.

L’associazione si propone di conservare, gestire e sviluppare il patrimonio artistico culturale (denominato “Biblioteca” e “Museo” di Colleromano) e precisamente di conservare, gestire e sviluppare i libri e gli oggetti museali presenti nei locali al piano terra e primo piano del complesso monastico di Colleromano 65017 Penne (Pe), al fine di valorizzare detto patrimonio storico-artistico e destinarlo alla fruizione della collettività sviluppando le attività a detto fine connesse. Sono da considerarsi altresì scopi fondanti della vita associativa anche il ritrovo e la fratellanza dei soci e di chiunque condivida lo scopo fondante in manifestazioni ludiche e di svago. Sono da considerarsi altresì scopi fondanti della vita associativa tutte quelle iniziative che si inseriscono, senza snaturarne i principi fondanti, nelle finalità e negli scopi dell’associazione.

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Art. 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente art. 2, l’associazione potrà avvalersi della collaborazione dei soci e di tutte le persone che vorranno contribuire in accordo con il consiglio direttivo.

Ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l’associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L’associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un’unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci associati o partecipanti.

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Art. 4

Soci

Possono far parte dell’associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti o non residenti nel territorio della Stato, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’associazione.

L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione;

2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto; il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno le adesioni a giudizio insindacabile;

3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’associazione.

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Art. 5

Assunzione della qualifica di socio

Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta su modulo prodotto dall’Associazione al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell’associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall’assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell’interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all’interessato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.

All’atto dell’assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell’associazione provvederà a consegnare un’apposita tessera o modello che certifichi l’adesione dell’interessato.

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Art. 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all’interno dei locali dell’associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal consiglio direttivo.

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Art. 7

Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall’associazione per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

2. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell’associazione;

3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;

4. per indegnità;

5. per qualsiasi comportamento che, a giudizio insindacabile del consiglio direttivo, sia lesivo della vita associativa e dell’associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all’associazione.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri, ove costituito, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell’associazione ove si sia reso debitore nei confronti di quest’ultima a qualunque titolo e/o ragione. Il socio dimissionario è comunque tenuto a pagare le quote associative eventualmente non corrisposte fino al momento delle dimissioni.

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Art. 8

Organi sociali

Gli organi sociali dell’associazione sono:

1)    l’Assemblea dei soci

2)    il Consiglio Direttivo

3)    il Presidente dell’Associazione

4)    il Vice Presidente dell’associazione

5)    il Segretario- economo

6)    il Collegio dei Revisori dei Conti

7)    il Collegio dei Probiviri, qualora costituito

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Art. 9

Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è L’organo sovrano dell’associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell’articolo 1; il presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

L’assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l’anno, una per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’altra per l’approvazione del bilancio preventivo, ossia una entro il 30 aprile e l’altra entro il 31 dicembre.

L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest’ultimo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’assemblea in sede ordinaria:

a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo, nonché il bilancio consuntivo;

b) approva le documentazioni proprie alla funzione, come predisposti dal Consiglio Direttivo;

c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per eventuale sostituzione di membri dimissionari o radianti;

e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegio dei Probiviri;

f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto. 

L’assemblea in sede straordinaria:

a) delibera le modificazioni del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento dell’associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.

Per deliberare le modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all’ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando liberamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione è indispensabile della presenza di almeno 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

L’assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua mancanza da uno dei due Vice Presidenti dell’associazione o, in mancanza di questi, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.

In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in occasione della delibera di scioglimento dell’ente.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell’assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni adottate dall’assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell’articolo 1.

Le delibere prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti  o astenuti dal voto.

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Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dello statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto di 3 (tre) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economo, cariche tutte elette dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

In materia di regolamentazione del Consiglio direttivo si può far riferimento anche all’atto costitutivo.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economo, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’associazione dai soci promotori-fondatori e dai soci fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. a. disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
  2. b. curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  3. c. provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo il conto della gestione all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
  4. d. redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, sottoponendo all’approvazione dell’assemblea dei soci;
  5. e. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari facendoli approvare dall’assemblea dei soci;
  6. f. deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’assemblea dei soci;
  7. g. curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione;
  8. h. pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o  stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
  9. i. decidere in merito all’apertura di c/c bancari postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione dell’associazione;
  10. j. adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione;
  11. k. assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto  ad altri organi dell’associazione.

 

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 consiglieri. In quest’ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun Consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ovvero mediante affissione di convocazione nella bacheca della sede sociale, ovvero mediante convocazione via e-mail. Tale formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il presidente stabilisca il giorno, l’ora ed il luogo della successiva riunione.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell’associazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano presente.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri e vota a maggioranza semplice.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scende al di sotto di 4 (quattro), l’intero consiglio dovrà essere rieletto.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario-economo sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del segretario economo, il Presidente nomina a tale scopo fra i presenti, un segretario.

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Art. 11

Presidente dell’associazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione, nonché presidente dell’assemblea sei soci e del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l’associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi  dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:  

a)    cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;

b)    assume diritti e obblighi per conto dell’associazione essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall’assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;

c)     delega, se lo ritiene opportuno in via temporanea e permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;

d)    sovrintende e controlla l’operato del Segretario-economo;

e)     stabilisce quali iniziative intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell’associazione, sottoponendole poi all’approvazione del consiglio direttivo;

f)      sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell’associazione con altri organismi ed enti e/o stranieri, previa autorizzazione e appoggio all’unanimità del consiglio direttivo;

g)    esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

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Art. 12

Vice Presidente dell’associazione

L’associazione prevede la figura di due Vice Presidenti che rappresentano l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilito a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal presidente stesso.

Egli sostiene il presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese affiancandolo e sostenendone la linea d’intervento.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza avere avuto l’autorizzazione dal Presidente dell’associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentono di rappresentare l’associazione delle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

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Art. 13

Segretario-economo

Il Segretario-economo è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni  altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

Il Segretario-economo provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al consiglio direttivo, insieme ad un’apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

Ferme restando le cause di decadenza della carica di consigliere di cui al precedente articolo 10, il Segretario-economo decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all’altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

Il segretario-economo può anche essere rappresentato da due consiglieri, uno dei quali cura l’aspetto della segreteria e l’altro si occupa della gestione dell’economato.

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Art. 14

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall’assemblea  dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell’associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del Segretario-economo.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d’anno.

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Art. 15

Collegio dei probiviri

L’assemblea dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 /tre) anni e sono rieleggibili. Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’associazione, e fra l’associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

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Art. 16

Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’associazione e per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

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Art. 17

Patrimonio dell’associazione

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l’associazione. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendete una quota del patrimonio dell’associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

1)    dalle eventuali quote associative;

2)    dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell’articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;

3)    dai proventi delle iniziative assunte dall’associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;

4)    da ogni ulteriore entrata derivante all’associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

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Art. 18

Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, e da esso devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-economo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell’assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

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Art. 19

Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei  soci, secondo modalità e termini di cui al precedente art. 10 per i seguenti motivi:

  1. conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
  3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, devolvendolo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

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Art. 20

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

 

 

 

Atto costitutivo dell'associazione San Cesidio Giacomantonio - Colleromano

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